C.O.N.I.                                                                          F.I.G.B.

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRIDGE LUCCA

 

STATUTO

 

ART. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRIDGE LUCCA è costituita in Lucca come associazione sportiva dilettantistica non avente fini di lucro.  Le sue finalità primarie sono :

a)     partecipare all’ attività agonistica e sportiva dilettantistiche promosse dalla  Federazione Italiana Gioco Bridge o da altri soggetti dalla stessa autorizzati, ma sempre comunque con il patrocinio della stessa;

b)     diffondere il gioco del bridge sul territorio con facoltà di poter intraprendere tutte quelle azioni o iniziative che il Consiglio Direttivo  reputerà necessarie per il raggiungimento del sopraccitato fine;

c)      contribuire ad affinare e migliorare attraverso l’insegnamento le qualità tecniche dei propri associati  e, attraverso lo specifico allenamento,  migliorare le prestazioni dei propri atleti impegnati nell’attività agonistica;

d)     dirigere, disciplinare e coordinare l’attività agonistica societaria delle proprie Squadre nel Campionato Italiano  e nella Coppa Italia;

e) assumere ogni possibile iniziativa di carattere sociale, culturale   ed associazionistico, che il Consiglio Direttivo dovesse stimare opportuna, ed avente come precipui indirizzi quelli di contribuire a rendere più interessante e piacevole l’impiego del tempo libero dei propri associati.

Per il conseguimento dei  fini sopramenzionati  l’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRIDGE LUCCA” si adopera nei seguenti modi: 

1)      si affilia alla Federazione Italiana Gioco Bridge (successivamente sempre denominata F.I.G.B.)  impegnandosi  espressamente qui  fin da questo momento a farne osservare, a tutti i propri associati,  lo statuto ed i regolamenti attualmente in vigore nonché le future deliberazioni;

2)      cura il collegamento con le associazioni sportive similari esistenti sul territorio e ciò  ai vari  possibili livelli  provinciale, regionale e nazionale;

3)      s’impegna a rendere edotti i propri associati riguardo le normative che regolano la vita interna dell’associazione nonché di quelle  che disciplinano le gare agonistiche e sportive quali:

a)  Il Codice di Gara;

b)  Le Norme Integrative al Codice di Gara con le decisioni di volta in volta adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e dal C.O.N.I.,  su quello internazionale dalla European Bridge League  (poi denominata  E.B.L.) che  dalla World Bridge Federation (poi denominata W.B.L.);

c)  le norme antidoping; 

d) lo statuto associativo completo del suo regolamento organico quando approntato dal C.D. dell’associazione;  

4)      organizza e dirige le competizioni sportive sia su propria iniziativa  e comunque sempre con il patrocinio della F.I.G.B., nonché su eventuale delega della stessa F.I.G.B.; qualora dette manifestazioni dovessero assumere, per tipologia e caratteristiche tecniche, la qualifica di Regionale o di Nazionale dovranno essere sempre preventivamente approvate dagli organi competenti della F.I.G.B..

5)      s’impegna ad operare nel settore agonistico bridgistico dilettantistico con tutti quegli atti che siano direttamente indirizzati al conseguimento di tale scopo.

6)      cura, tramite la futura realizzazione di un centro di avviamento allo sport successivamente denominato CASB, l’approccio e l’insegnamento del Bridge  con particolare attenzione rivolta verso il settore giovanile.

 L'associazione sportiva qui espressamente si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.

 

ART. 2 - SEDE

 

La sede legale dell’“ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRIDGE LUCCA” è posta in Lucca. La sede operativa dell’associazione è fissata attualmente in Lucca, Castello S.Maria sulle Mura n°1, ma potrà, a seconda delle necessità,  essere sempre variata. Viene qui espressamente e fin da ora conferito  mandato al Consiglio Direttivo in carica di poter  deliberare in tal senso.

 

ART. 3 - COLORI SOCIALI e STEMMA

 

I colori sociali sono il bianco e il rosso. Lo stemma rappresenta due leoni rampanti, che reggono uno scudo con la metà superiore bianca e la metà inferiore rossa, e che è sormontato da una corona.

 

ART. 4 - I SOCI

 

Nel pieno rispetto del fondamentale principio di democrazia e rappresentatività che dovranno sempre essere garantiti  a tutti gli associati all’interno dell’associazione sportiva, i Soci vengono distinti in Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Effettivi.

a)     Sono considerati SOCI FONDATORI

-tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla costituzione dell'Associazione sportiva;

-le persone che di fatto abbiano apportato un miglioramento funzionale all’associazione entro un anno dall'avvenuta affiliazione della stessa alla F.I.G.B., ma a  condizione che l’assemblea ordinaria dei soci abbia preliminarmente approvato tale riconoscimento con propria delibera.

A tutti i soci Fondatori, a condizione che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota associativa annua, competeranno sempre tutti i diritti derivanti dal vincolo con  l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto nelle Assemblee nonché  la possibilità di candidarsi a ricoprire cariche associative.

b) Sono SOCI ONORARI

-le persone che l'Assemblea Straordinaria dei Soci , con propria delibera, avrà ritenuto opportuno di eleggere a vita sulla base del:

a) raggiungimento d’importanti  traguardi e meriti agonistici.

b) conseguimento di meriti eccezionali nella vita pubblica.

I Soci onorari usufruiranno di tutti i diritti assegnati ai Soci Fondatori e potranno, nel caso in cui venga espressamente deliberato dall’Assemblea Straordinaria, essere esentati dal pagamento delle  quote associative annue.

 c) Sono SOCI EFFETTIVI

-Sono soci effettivi tutti gli altri.

 La determinazione dell'ammontare annuo della quota associativa, che dovrà essere sempre stabilita in misura eguale per tutti i Soci dell'associazione sportiva, delle sue forme di eventuale rateizzazione o di ogni eventuale altro tipo di agevolazione,  sempre nel massimo rispetto del principio di eguaglianza tra tutti i soci,  sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

 

ART. 5 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO

 

Tutti senza distinzione di razza, nazionalità, religione e sesso potranno essere  ammessi alla categoria di Socio, di cui all’art. 4 del presente Statuto.  La persona che manifesterà la volontà di divenire socia, di cui alla lettera C del precedente articolo, sarà tenuta a presentare una domanda sottoscrivendo un modulo che la segreteria dell’associazione avrà avuto cura di predisporre in precedenza. Il Consiglio Direttivo è l’organo chiamato a deliberare sull'accettazione o meno della domanda e questo avverrà nel corso della sua prima riunione utile.  Dal momento in cui il richiedente ha consegnato il modulo, debitamente riempito e sottoscritto, alla Segreteria dell’associazione e sino al momento della delibera del C.D. è riconosciuta allo stesso la qualifica ufficiale di "aspirante socio”. Con questa qualifica e dopo avere versato la quota associativa per l'intero anno solare egli potrà avere tutti i diritti spettanti ad un socio effettivo escluso il diritto di voto (vedi art. 6 del presente statuto comma D). Qualora poi l'aspirante socio non avesse provveduto al versamento contestuale della quota associativa al momento della presentazione della domanda, lo stesso sarà tenuto a fare tale versamento entro e non oltre cinque giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione di accettazione della sua richiesta, anche se solo verbale, da parte della Segreteria dell’associazione pena la decadenza della richiesta stessa.  Di contro il rigetto della domanda presentata comporterà l’automatica e contestuale restituzione della quota associativa quando preventivamente versata. Avverso il rigetto della domanda, l'aspirante socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell’Assemblea dei Soci dell’associazione che é l’unico organo competente a decidere in appello sulla legittimità del rigetto stesso. La decisione dell’Assemblea sarà sempre considerata definitiva.

L'associazione Sportiva, nel rispetto di quanto sancito all’art. 7 dello Statuto Federale della F.I.G.B., si obbliga a rilasciare od ogni  proprio associato una Tessera Federale F.I.G.B. per la tipologia che l’associato avrà preventivamente scelto  e la cui quota, peraltro determinata di anno in anno dal Consiglio Federale della F.I.G.B., il socio avrà preventivamente versato tramite la Segreteria nelle casse dell’associazione.

La segreteria dell’associazione è tenuta ad aggiornare sempre ed in modo cronologico il Libro dei Soci apportandoci tutte le cancellazioni, le nuove iscrizioni e gli eventuali passaggi da una categoria all'altra di socio. Dette variazioni dovranno essere controfirmate dal Presidente in carica  e da un Sindaco Revisore dei Conti.

 

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

 

Tutti i Soci dell’associazione hanno il diritto di:

a) partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, a tutte le manifestazioni sportive e non indette dall’Associazione e patrocinate dalla F.I.G.B.;

b) frequentare i locali dell’associazione sportiva senza preclusione alcuna;

c) partecipare alle Assemblee ed essere regolarmente convocato alle stesse secondo le modalità previste nel presente statuto;

d) votare in tutte le Assemblee;

e) concorrere previa presentazione di candidatura a tutte le cariche associative;

f) chiedere, con la firma di almeno i 2/3 di tutti gli associati, la convocazione di un’assemblea Straordinaria.

I Soci di contro assumono di fatto l'obbligo di:

a)  Osservare gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. recepiti dalla F.I.G.B. e accettarli sempre come personalmente cogenti;

b)     versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa annua;

c)     versare, tramite la segreteria dell’associazione, ed entro i termini stabiliti dalla F.I.G.B.  la quota di tesseramento o quanto altro inerente l'attività sportiva e agonistica.

d)     rispettare tutte le norme del presente STATUTO nonché quelle previste nel REGOLAMENTO ORGANICO di attuazione del presente STATUTO, e in proposito emanate o emanande dal Consiglio Direttivo;

e)     rispettare ed osservare tra tutti gli  associati, nei confronti della F.I.G.B. e di tutti i suoi tesserati,  sempre ed anche al di fuori della sede dell’associazione l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

 

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO E SANZIONI
DISCIPLINARI

 

I Soci cessano di far parte dell'associazione:

a) alla scadenza naturale di ogni anno e cioè al 31/12;

b) per il mancato pagamento delle quote sociali;

c) per radiazione

Provvedimenti disciplinari per fatti accaduti a soci e riguardanti  l'associazione sportiva sia direttamente che indirettamente dovranno essere sempre adottati dal locale Collegio dei Probiviri. Le pene previste in questi casi potranno essere:

a) l’ammonizione

b) la deplorazione

c) la sospensione  temporanea della possibilità di frequentare i locali e gli impianti ed eventuale pena accessoria della sospensione temporanea o definitiva a ricoprire incarichi sociali nell’associazione sportiva stessa

d) la radiazione definitiva dall’associazione sportiva potrà essere comminata nei casi in cui il socio:

1) abbia tenuto comportamenti o abbia commesso atti gravissimi nei confronti di altro socio.

2) abbia compiuto atti ritenuti gravemente lesivi degli interessi associativi in generale;

3)     si sia macchiato di gravissime irregolarità sportive;

4)  abbia tenuto comportamenti contrari alle Leggi dello Stato e di  particolare gravità, anche al di fuori dell’ambito associativo, avvalorati da sentenza passata in giudicato.

Per tutte le sanzioni comminate dal locale Collegio dei Probiviri il socio avrà facoltà di appellarsi dinanzi all'Assemblea Straordinaria dei Soci. Nei casi in cui fosse comminata a un socio la radiazione,  o si verificasse il suo volontario recesso, lo stesso non potrà mai chiedere o pretendere la restituzione della quota associativa annua precedentemente già versata.

Per episodi e fatti inerenti ed accaduti durante le gare sportive ed agonistiche ufficiali (Campionati, Tornei sociali, federali ecc.) l'Arbitro responsabile, anche solo su eventuale, ma  esplicita richiesta del Presidente del Gruppo Sportivo organizzatore o di un suo rappresentante,  per fatti ai quali non ha personalmente assistito, dovrà provvedere ad informare il Giudice Arbitro Nazionale di quanto venuto in Sua conoscenza, affinché lo stesso possa essere messo nelle condizioni di valutare l’eventuale intervento sanzionatorio.

L’avvenuto deferimento al Giudice Arbitro Nazionale non precluderà mai il possibile intervento dei probiviri locali per i provvedimenti associativi interni.

 

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

 

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

b) IL PRESIDENTE

c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

d) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

e) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le cariche associative, comprese quelle degli amministratori, per i soci chiamati a ricoprirle saranno sempre a titolo gratuito; le cariche assunte creeranno inoltre incompatibilità per chi dovesse già ricoprire altri incarichi in associazioni sportive operanti nell'ambito della stessa disciplina sportiva.

 

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

La partecipazione alle Assemblee è libera a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa secondo le modalità  stabilite dal Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea, pena la nullità della stessa, dovrà sempre essere stata notificata a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

Affinché la convocazione di un associato possa essere considerata validamente avvenuta, dovrà essere stata effettuata in una di queste  forme:

1°) a mezzo  raccomandata a mano contenente sempre l’ordine del giorno assembleare (con data e  firma del socio su ricevuta per conferma dell’ avvenuta ricezione).

2°) a mezzo raccomandata postale contenente sempre l’ordine del giorno assembleare ed intendendosi valida, come termine di notifica, la data di avvenuta spedizione della raccomandata dall’Ufficio Postale.

Nel caso di mancata consegna dell’ordine del giorno anche ad un solo socio la convocazione dello stesso dovrà ritenersi nulla e come non avvenuta; ciò comporterà la conseguente ed ineluttabile dichiarazione di  nullità dell’ assemblea stessa.

 L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:                  

1) sempre ogni anno, entro il 31 dicembre per:

a) votare la relazione tecnico - morale  e finanziaria dell'anno precedente.  b) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo con allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.

c) deliberare, infine, sugli altri argomenti posti all’O.d.G.

2) al massimo ogni 4 anni e comunque al termine di ogni quadriennio Olimpico e non oltre il 31 Gennaio successivo  per eleggere con votazioni separate e successive tutti gli organi istituzionali dell’associazione e cioè:

a) il Presidente

b) il Consiglio Direttivo

c) il Collegio Probiviri

d) il Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea Straordinaria deve tenersi:

1) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata e  scritta  di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta del Presidente non oltre 30 giorni dalla richiesta.

2) in caso di cessazione dalla carica  del  Presidente, negli stessi termini di cui al precedente comma, per dimissioni o per  qualsiasi altro motivo. (vedi art. 14  V° comma del presente Statuto).

3) per deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto a maggioranza qualificata. (Vedi art. 23 del presente Statuto)

4) per decidere infine, in grado di Appello, avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In questi casi l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dalla data di ricevimento dell'impugnativa effettuata da parte del Socio interessato.

 

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

 

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno 3/5 degli aventi diritto a voto  ed  in seconda convocazione, successiva almeno di due ore, qualunque sia il numero dei presenti.  Ogni socio potrà rappresentare, per mezzo di apposita delega rilasciata dallo stesso con firma autografa, al massimo un altro socio e sarà valida anche per le Assemblee a carattere Elettivo o comunque per l’esercizio del voto ogni qualvolta richiesto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richiede maggioranze diverse. L'Assemblea nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza, composto di un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori. Non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente in carica.   L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo. Negli altri casi, salvo diversa delibera Assembleare, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova. Il Presidente e i soci eventualmente componenti il  Consiglio Direttivo, quando in carica, non hanno diritto al voto quando richiesto nelle delibere  assembleari  ad eccezione nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali ove gli stessi potranno esercitare la loro espressione di voto. Nelle votazioni assembleari riguardanti l’approvazione del bilancio, i soci eventualmente membri del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto al voto. Nel regolamento organico di attuazione del presente Statuto vengono fissate la modalità per la verifica dei poteri, l'apertura dell'eventuale seggio e la chiusura dello stesso e tutto quanto altro inerente.

 

ART. 11 - IL PRESIDENTE

 

Il Presidente eletto e in carica dell’Associazione ne è il legale rappresentante e provvede a dirigere l'Associazione. La durata del mandato è di 4 anni e comunque sempre scadente al termine del quadriennio olimpico estivo e può essere riconfermato nella sua carica. Sia il  Presidente  che  il  Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono  in  proprio  per le  eventuali  spese fatte e non previste nel Bilancio Preventivo approvato dall’Assemblea dei soci  e comunque non approvate successivamente dall’Assemblea dei Soci come avvenute  variazioni allo stesso Bilancio Preventivo. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo ed inoltre in proprio chiunque abbia comunque speso, senza averne autorizzazione alcuna, il nome dell'associazione sportiva. Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte sempre dal Vice-Presidente. Assenza o impedimenti del Presidente per periodi continuativi superiori a 6 mesi saranno considerati come definitivi e conseguentemente sarà necessario procedere, entro i 30 giorni successivi, all'elezione di un nuovo Presidente.    Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la Federazione Italiana Gioco Bridge e/o altri Istituti ad altro socio ma comunque sempre facente parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci - con distinta votazione - sulla base di candidature  presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto. Per l’elezione del Presidente è necessario ottenere la metà più uno dei voti validamente espressi in assemblea; solo nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

 

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

L'Associazione è retta oltre che dal Presidente, da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, con separata e successiva votazione da quella per il Presidente. L'elezione è fatta sulla base di candidature , a maggioranza di voti e a scrutinio segreto,  salvo  il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.        Il C.D. Qualora i soci dell'associazione sportiva non raggiungano il numero di 100 dovrà essere composto da almeno 6 membri. Il numero diventerà di almeno 10 membri al raggiungimento del numero di 100. Il C.D. dura in carica al massimo 4 anni con scadenza sempre comunque coincidente con la fine del quadriennio Olimpico estivo, e può essere riconfermato. Il C.D., nella sua prima riunione, provvederà alla nomina di un Vice-Presidente ed alla distribuzione degli incarichi. La gestione della Segreteria e le funzioni amministrative potranno essere assegnate anche a persone non facenti parte il C.D. ed anche a non soci dell’associazione. Il Segretario e  il Tesoriere, nei casi in cui  non facciano parte del C.D., pur partecipando se richiesti ad una riunione di Consiglio, non potranno mai esercitare il  voto in seno al C.D. stesso. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità e alla tenuta dei libri contabili.  Provvede, qualora richiesto, alla conservazione delle disponibilità sociali. Il Segretario dà esecuzione a tutte le deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni,  provvede  a tutto il  normale  andamento dell'Associazione e  attua, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, tutto quanto reputi necessario al buon andamento dell’associazione sportiva.

         Sono compiti esclusivi del C.D.:

a)       esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci o accettare  eventuali dimissioni dei vecchi associati;

b)       compilare il Bilancio preventivo e consuntivo, predisporre le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari d'ordine amministrativo;

c)       vagliare ed approvare il programma agonistico e sportivo potendo procedere alla nomina di un Direttore Sportivo denominato poi DS, di un Dirigente Accompagnatore e di un Commissario Tecnico denominato poi CT; tali nomine potranno essere fatte anche con persone che siano di fuori della cerchia degli  associati.

d)       nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti. Tali delegati potranno essere scelti oltre che al di fuori del C.D.  anche tra non soci; in questi casi i delegati potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del C.D. ma sempre senza diritto di voto;

e)       stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo si reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9;

f)       provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni e del regolamento organico di attuazione del presente Statuto;

g)       decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;

h)      determinare le quote associative annuali, uguali per tutti i soci, e fissarne le modalità di pagamento.

         Il C.D. deve riunirsi almeno cinque volte l'anno.

         Ogni componente il C.D. che per tre volte consecutive dovesse  rendersi assente dalle riunioni, senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto dall’incarico e sarà sostituito nel C.D. dal socio che, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti ed in eventuale caso di assenza dal socio più anziano in termini associazionistici e nei casi di parità quello più anziano anagraficamente.

 

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

 Il Collegio deve essere composto di tre componenti effettivi ed uno supplente che possono essere eletti dall'Assemblea dei soci.  Qualora  i componenti vengano nominati dal Consiglio Direttivo gli stessi dovranno essere iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti. I componenti il Collegio dei Revisori possono essere scelti anche tra persone che non rivestono la qualifica di socio dell’associazione ed anche in questo caso gli stessi dovranno essere iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti. Nella loro prima riunione essi eleggono tra  loro il Presidente dandone giusta informazione alla Segreteria del Gruppo Sportivo. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono il loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre membri uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.  Nei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio all'unanimità, può richiedere, al Presidente dell'Associazione, la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre i 15 giorni dalla richiesta. Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. dell’Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

 

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

L'assemblea ordinaria  o straordinaria nomina i componenti del collegio scegliendo tra i propri Soci. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per la durata di 4 anni o frazione e sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico. Il Collegio deve essere composto di almeno 3 membri effettivi e un membro supplente.  I componenti del collegio sono rieleggibili.

         Il Collegio ha le funzioni:

a)     di amichevole composizione delle controversie insorte tra i soci;

b)     di decidere su fatti che non siano di esclusiva competenza  degli Organi della Giustizia Sportiva Federale e di comminare sanzioni secondo quanto disposto all’art. 7 del presente Statuto.  Il tutto sempre nel rispetto dello Statuto Federale e di tutte le altre normative della F.I.G.B..  

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della  delibera assunta dovrà essere reso pubblico mediante  l’affissione  dello stesso nella bacheca sociale.

Il Collegio deve garantire in ogni circostanza il diritto alla difesa del socio incolpato provvedendo in sede d’istruttoria all’obbligatoria contestazione scritta, allo stesso, degli addebiti. Al socio incolpato sarà concesso un termine, non inferiore a 10 giorni a valere dalla data di spedizione degli addebiti, per le sue eventuali contro deduzioni. L’incolpato ha facoltà di nominare un Suo difensore per la tutela dei suoi diritti. Avverso i  provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri il socio potrà ricorrere dinanzi all’Assemblea Straordinaria con le seguenti modalità:

a)     ricorso per scritto entro il 30esimo giorno dalla data di affissione nella bacheca sociale del dispositivo della delibera da parte del collegio;  

b)     il ricorso deve essere opportunamente motivato o contenere nuove prove non presentate al Collegio in prima istanza;

Entro il 40esimo giorno dalla data di presentazione del ricorso da parte del socio il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria per l’esame dello stesso.  La delibera dell’Assemblea Straordinaria è da considerare definitiva ed inappellabile.

 

ART. 15 - INCOMPATIBILITA'

 

 La carica di Presidente e quella di componente il Consiglio Direttivo,  quella di Membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono tutte incompatibili fra di loro.   Inoltre non  possono chiamati a ricoprire cariche sociali, all'interno dell'associazione sportiva,  i componenti di Consigli Direttivi e/o amministratori di altre società  sportive affiliate alla F.I.G.B..

 

ART. 16 - CANDIDATURE E REQUISITI

 

 Tutti i soci possono liberamente presentarsi quali candidati per essere eletti come Presidente, come Consigliere o come membro degli altri Organi di Giustizia e di Sorveglianza dell'Associazione Sportiva.

I candidati dovranno avere però aver provveduto a presentare la propria Candidatura, con indicazione della carica alla quale intende concorrere, presso la Segreteria dell'associazione sportiva almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell'Assemblea. La Segreteria è obbligata a rendere pubbliche tutte le candidature mediante l’affissione delle stesse nella bacheca sociale o in altro modo equipollente.

Il Presidente e tutti membri uscenti di qualsiasi organo allo scadere del loro mandato, nell’eventualità che intendano concorrere alla loro rielezione, dovranno presentare la loro ufficiale ricandidatura nei modi previsti al comma 2 del presente art..

   

ART. 17 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

 

Tutte le cariche associative elettive, per i soci che saranno chiamati a ricoprirle, sono puramente onorifiche. La durata massima delle cariche è fissata in 4 anni o frazione e in ogni caso tutte sempre con scadenza al termine del quadriennio Olimpico Estivo e dovranno essere rinnovate  entro il  31 Gennaio dell'anno seguente il quadriennio olimpico. Le vacanze di componenti gli organi associativi che  dovessero  verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché inferiori alla metà dell'intero organico, potranno essere  rimpiazzate con i primi dei non eletti  risultanti dal verbali dell’ultima assemblea elettiva.  In mancanza di nominativi in questo senso si potrà procedere  per diritto sulla base dell’anzianità associativa. Qualora non si possibile ottenere una nuova nomina si dovrà procedere a nuove elezioni. La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporterà l’automatica decadenza di tutte le cariche associative ed in questo caso si renderà obbligatoria la convocazione di un’assemblea Straordinaria elettiva che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'evento. Il Presidente e i membri decaduti o dimissionari rimangono sempre in carica per la gestione dell’ordinaria amministrazione sia fino a quando non saranno subentrati i sostituti o sempre comunque se non dopo avere provveduto ad effettuare il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

 

 

ART. 18 - ABBINAMENTI COMMERCIALI E
SPONSORIZZAZIONI

 

 E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con delibera dell’Assemblea Straordinaria .E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i  propri  colori sociali.

        

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO / AVANZI DI GESTIONE

 

 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la fine dell'anno solare e cioè il 31/12. Il Bilancio Preventivo predisposto dal C.D. per l’anno Agonistico successivo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31/12 di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Il Collegio dopo averlo, esaminato provvederà a stendere una dettagliata relazione da presentare all'Assemblea. Il Bilancio Consuntivo e la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere depositati in copia presso la Segreteria dell’Associazione entro i quindici giorni che precedono l’Assemblea luogo dove, tutti i soci eventualmente interessati, avranno diritto e facoltà a richiesta di prenderne opportuna visione.

Eventuali avanzi di gestione, utili, fondi e riserve non potranno in nessun modo essere, senza eccezione alcuna, distribuiti in alcun modo tra i soci.

 

ART. 20 - CONTROVERSIE

  

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali  questioni  che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

 

ART. 21 - PATRIMONIO - ENTRATE

  

Il patrimonio dell'associazione sportiva è costituito da:

a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;

b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.

Le entrate sono costituite da:

a) quote associative;

b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;

c) incassi di manifestazioni sportive o a loro connessi;

d) eventuali donazioni o lasciti;

e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

 

ART. 22 - DURATA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

 

 La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere approvato dall’assemblea straordinaria appositamente convocata e con la maggioranza  di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza, l'Assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.

 

ART. 23 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

 

Le modificazioni al presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.

 

ART. 24 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

Nella prima fase di attuazione del presente Statuto, gli Organi istituzionali diversi dal Consiglio Direttivo, se non eletti dall’Assemblea Costituente, saranno nominati dal Consiglio stesso entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.